CAFISC -EJ UPECEJ Articoli,Criminologia,Giustizia,Violenza di genere La violenza di genere in ambito internazionale ed europeo

La violenza di genere in ambito internazionale ed europeo

I riconoscimenti all’impegno italiano Il contrasto alla violenza di genere si può sicuramente definire un obiettivo “globale” in considerazione dei numerosi strumenti regolativi finalizzati a contrastare il fenomeno adottati in ambito internazionale. Appare importante mettere a fuoco quali attese e necessità abbiano condotto all’adozione del Codice Rosso, per verificare, dopo il primo anno di applicazione, se le stesse siano state soddisfatte. L’ambito ONU La prima sede internazionale nel cui ambito è stato disciplinato il tema della violenza nei confronti delle donne, come aspetto del connesso fenomeno della discriminazione di genere, è costituita dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, dovendosi ricordare la costituzione sin dal 1946, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, di una apposita Commissione sullo Status delle Donne (United Nations Commission on the Status of Women – UNCSW), operante nel Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, avente lo scopo di promuovere i diritti delle donne in ambito politico, economico, civile, sociale ed educativo. In parallelo alle attività della Commissione, si possono enucleare tre passaggi fondamentali per la tutela dei diritti delle donne contro la violenza di genere nell’attività dell’ONU. Nel 1967 la Commissione dei Diritti Umani dell’ONU elaborò la Dichiarazione sull’eliminazione delle discriminazioni contro le donne (Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women), adottata dall’Assemblea Generale con la Risoluzione 2263 (XXII) del 7 novembre 1967. Come ogni Dichiarazione, essa non costituiva uno strumento giuridicamente vincolante, ma ha avuto il pregio di evidenziare la necessità di attenzione al fenomeno da parte degli Stati membri e l’esigenza di approntare interventi in difesa delle donne.

Nel 1979 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, con la Risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979, la Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women – CEDAW)1 , che rappresenta la pietra miliare di riferimento in materia di tutela dei diritti delle donne. La Convenzione2 è entrata in vigore il 3 settembre 1981, al raggiungimento delle 20 ratifiche necessarie previste all’articolo 27. L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge del 14 marzo 1985, n. 132. Il Comitato CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), organismo indipendente composto da 23 esperti che vigila sull’attuazione della Convenzione, ha emesso poi nel corso degli anni diverse Raccomandazioni Generali (ex art. 21 C.E.D.A.W.) con le quali ha proposto agli Stati misure da adottare o ha approfondito tematiche specifiche.

Con riferimento al tema della violenza di genere in particolare vanno citate le seguenti raccomandazioni: – la Raccomandazione Generale n.19, adottata nel 1992, relativa alla violenza per motivi legati alla differenza di genere, in cui la violenza di genere viene definita come “una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini”; -la Raccomandazione Generale n. 12, adottata nel 1989, relativa alla violenza contro le donne, che ha esortato gli Stati Parti ad includere nei loro rapporti periodici alComitato informazioni sulla legislazione in vigore volta a proteggere le donne dall’incidenza di ogni tipo di violenza nella vita quotidiana (ivi compresa la violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia, le molestie sessuali sul posto di lavoro ecc.), sulle altre misure adottate per estirpare tale violenza, sull’esistenza di servizi di sostegno alle donne vittime di aggressioni o maltrattamenti, sui dati statistici sull’incidenza della violenza di ogni tipo contro le donne; -la Raccomandazione Generale n. 28 afferma che la discriminazione basata sul sesso e/o sul genere costituisce una violazione dei diritti umani e un ostacolo al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali; – la Raccomandazione Generale n.35, adottata il 26 luglio 2017, con cui è stata aggiornata la Raccomandazione n.19, riconoscendo il divieto della violenza di genere come norma di diritto consuetudinario internazionale e sottolineando la natura sociale del fenomeno. Sulla scia della Raccomandazione n. 19 ed in seguito alla Conferenza Mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna del 1993, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha inoltre adottato, con la Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (Declaration on the Elimination of Violence Against Women – DEVAW)3, espressamente dedicata al tema della violenza di genere.

Passando ad azioni più recenti, dal 2008 è stata lanciata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite la campagna UNiTE to End Violence Against Women; risale invece al luglio del 2010 la creazione dell’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – U.N. Women), nuovo organismo delle Nazioni Unite avente lo scopo, appunto, di favorire l’uguaglianza di genere e l’emancipazione (empowerment) femminile, fornendo sostegno sia agli organismi intergovernativi (a partire dalla Commissione sullo Status delle Donne – C.S.W.)4 nell’elaborazione di politiche, standard e norme internazionali, che agli Stati membri nell’applicazione di tali misure.

Tali politiche sono svolte anche attraverso l’amministrazione del Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per porre fine alla violenza contro le donne (U.N. Trust Fund to End Violence Against Women) istituito nel 1996 dalla risoluzione 50/166 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel 2017 l’Unione europea e le Nazioni Unite hanno poi lanciato l’iniziativa congiunta denominata Spotlight Initiative, finalizzata al contrasto di tutte le forme di violenza contro donne e ragazze e finanziata con un ulteriore apposito Fondo fiduciario multilaterale che vede l’UE quale principale contributore, aperto ad altri donatori anche attraverso l’eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine sia nella sfera privata che in quella pubblica, passando attraverso il raggiungimento della uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze.

Quanto all’impegno dell’Italia rispetto alle raccomandazioni ONU in materia, nell’ultimo Rapporto di Revisione Periodica Universale (Universal Periodic Review –U.P.R.) dell’Italia5 , approvato il 12 marzo 2020 dal Consiglio dei Diritti Umani dell’ONUnel quadro dei lavori della 43ª sessione6 , è stato riconosciuto il significativo contributo alla lotta alla violenza di genere derivato dall’adozione nuova legge sul Codice Rosso.

Nella lettera inviata in data 13 maggio 2020 dall’Alto Commissario per i diritti umani Michelle Bachelet al Ministro degli Esteri Luigi di Maio a conclusione della procedura di revisione7 , la nuova normativa in materia di contrasto alla violenza domestica ed alla violenza di genere viene salutata come una delle azioni più efficaci e idonee a far avanzare il Paese nella lotta alla discriminazione di genere e alla protezione delle donne.

1 https://undocs.org/en/A/RES/34/180 ; per una traduzione in Italiano del testo della Convenzione e delle raccomanda-zioni emesse dal Comitato: http://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf 2 Si ricorda che con il Protocollo Opzionale del 1999 (entrato in vigore nel 2000 e ratificato dall’Italia nel 2002) è stata riconosciuta la competenza del Comitato CEDAW a ricevere ed esaminare le denunce provenienti da singoli o gruppi di individui.3 https://www.esteri.it/mae/approfondimenti/20090827_allegato2_it.pdf 4 UN Women svolge sostanzialmente un ruolo di segretariato rispetto alla Commissione sullo Status delle Donne (CSW) 5 https://undocs.org/A/HRC/43/4 6 Tutti gli atti riferibili alla Revisione periodica universale sono rinvenibili al sito https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ITIndex.aspx7 https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session34/IT/Letter-OHCHR-HC-Italy.pdf

Il Rapporto: un anno di “Codice Rosso”

Fonte: Ministero della giustizia

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